venerdì 23 maggio 2008

Le Fasi del Procedimento Amministrativo

Procediamo con una breve descrizione delle quattro Fasi del Procedimento Amministrativo:

- fase di iniziativa
- fase istruttoria
- fase dispositiva
- fase integrativa dell’efficacia

All’interno del diritto amministrativo sono diverse le questioni che seguono un iter logico, si pensi ad esempio a quando sede terminale di un contenzioso, ovvero di una lite insorta tra amministrazione e privato cittadino, sia il TAR- accade sovente che il giudice non si basi solo su quanto preveda la legge, ma segue un percorso logico.

Fase di Iniziativa

Nell’ambito di questa fase vengono compiuti tutti gli atti propulsivi del procedimento amministrativo.

Fase di istruttoria

In tale occasione si procede alla acquisizione e alla elaborazione di tutti i dati, scritti, verbali o su supporto video, acquisiti dall’amministrazione al fine di consentirle la giusta ponderazione della totalità degli interessi che dovranno essere tutelati internamente al procedimento amministrativo e di tutte quelle norme e regolamenti che necessariamente devono fare parte del procedimento amministrativo; è per tale motivo che questa fase è considerata come fondamentale.

Fase dispositiva

È la fase all’interno della quale viene posto in essere il provvedimento finale che è l’atto con cui si conclude il procedimento amministrativo; può anche essere espresso da organi collegiali, anche se il provvedimento è unico.

Fase dell’integrazione dell’efficacia

Ciascun atto della PA per poter essere efficace nei confronti di terzi, deve necessariamente passare attraverso la fase dell’integrazione dell’efficacia.
Queste fasi prima venivano unificate, dato che, una volta terminata la fase dispositiva, sussistevano altre due fasi, ossia di controllo e di comunicazione. Il controllo era mirato alla verifica della regolarità degli atti rispetto alla situazione in oggetto e alle norme che la riguardavano, una volta conclusosi seguiva la comunicazione ai destinatari.
Queste due fasi sono state riunite perché la fase del controllo è venuta meno.
In questa fase il provvedimento amministrativo acquista la sua efficacia mediante comunicazione ufficiale dello stesso ai suoi destinatari.

Diverse ragioni hanno condotto al venir meno della fase di controllo:

1. il CO.RE.CO. - Comitato Regionale di Controllo- non è più operante : si trattava di un comitato a carattere regionale che aveva funzione di controllo preventivo su tutti gli atti di ciascuna PA. Tali atti, prima di concludere il procedimento amministrativo ed avere efficacia verso l’esterno, dovevano soggiacere al controllo di quest’organo.
Ciò comportava un dispendio di tempo e denaro notevole, in aggiunta talvolta sembrava costituire strumento politico, dato che si o favorivano o bloccavano taluni atti amministrativi in relazione al colore politico dell’amministrazione che li aveva prospettati.


2. si è provveduto ad introdurre la figura più rilevante del procedimento amministrativo, ossia il Responsabile del Procedimento, il quale si accolla l’onere di effettuare un controllo sugli atti amministrativi ante fase di integrativa dell’efficacia.

In merito alla cessazione dell’attività del CORECO, occorre ricordare che ultimamente si sta riconsiderando l’opportunità di reintrodurre una figura similare, poiché il controllo del responsabile risulta estremamente debole, difatti, accade non abbia la competenza per poter svolgere un controllo efficace sugli atti, e nondimeno, con tale metodica, la PA pecca di autoreferenzialità, dato che il responsabile sostanzialmente esercita da sé il controllo sull’attività che da egli stesso è stata compiuta.

Ciascuna di queste fasi è contenuta all’interno della legge 241/90, non esiste alcun codice di diritto amministrativo, ma unicamente un insieme di leggi, poiché il diritto amministrativo tocca diversi aspetti, procedendo dal diritto dell’ambiente a quello urbanistico a quello interente i concorsi, risulta quindi infattibile codificare tutte queste procedure in un unico codice.

Nel post successivo ci si occuperà della figura del Responsabile del Procedimento.

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