giovedì 26 giugno 2008

L'Integrazione del Contratto


Il regolamento contrattuale non necessariamente tra fonte unicamente nell’autonomia, bensì anche da fonti esterne, in grado di integrare il regolamento di natura privata, di supplire ad alcune sue lacune o perfino rivestendo il ruolo di contestazione dell’autonomia, quando si sovrappone alla logica privata. Queste situazioni sono riscontrabili all’interno del codice civile, precisamente nell’art.1339 dove trovano disciplina clausole e prezzi imposti dalla legge, nell’art. 1340 il quale prevede le cd clausole d’uso e l’art. 1374, che richiama leggi, usi ed equità.

Accade che le parti, nella loro autonomia contrattuale, regolino esclusivamente gli aspetti essenziali: è questo il caso più diffusa di attività integrativa; le norme in tal caso svolgono funzione suppletiva, colmando le lacune ravvisabili nel regolamento. Questo tipo di integrazione, che generalmente trova applicazione regolando aspetti non essenziali, (per aspetti essenziali sono necessarie previsioni specifiche e il verificarsi di determinate condizioni), trova applicazione, a titolo esemplificativo, nell’art.1510, dove si stabilisce che la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al momento in cui è avvenuta la vendita, oppure, se le parti ne erano a conoscenza, nel luogo dove il venditore aveva domicilio o presso la sede dell’impresa; nell’art 1498, dove viene disposto che il pagamento debba essere effettuato al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.

Talvolta il ruolo di tali norme non è semplicemente suppletivo, ma imperativo: le norme vanno a sostituirsi, se specificatamente previsto dalla legge, al regolamento o parti di esso, arricchendolo o modificandolo. Si pensi ad esempio ai prezzi imposti a seguito di una sostituzione automatica della clausola legale a quella patrizia, al fine di realizzare politiche tariffarie legate ad esigenze di natura sociale o fiscale.

L’integrazione può essere realizzata non solo attraverso la legge, ma anche tramite gli usi, come prevede l’art.1374, ma si ritiene quest’ultimo faccia riferimento agli usi di tipo normativo (le consuetudini), mentre l’art.1370 si riferisce agli usi negoziali o contrattuali. Questi ultimi sono pattuizioni accolte in una certa zona con riferimento a determinate tipologie contrattuali. L’uso contrattuale opera sul medesimo piano della volontà dei contraenti, può quindi derogare a norme di legge dispositive prevalere sulle suppletive; l’uso normativo non può invece prevalere sulla legge. Altra differenza la si riscontra l’uso normativo può essere provato con qualunque mezzo ed essere rilevato d’ufficio dal giudice, questo non accade nel caso si tratti di uso contrattuale, perché rilevabile solo in casi specificatamente previsti e con i mezzi per la prova dei contratti. La falsa applicazione o violazione dell’uso normativo può prevedere il sindacato della Corte Costituzionale, non accade per l’uso contrattuale.

L’art.1374, dopo aver fatto riferimento agli usi, enuncia il criterio dell’equità, attribuendo al giudice il potere di intervento sul regolamento contrattuale, solo però per talune fattispecie, difatti, il giudice non ha potere di correzione del contratto e di regolazione degli effetti, perché la valutazione in merito a tali aspetti è rimessa quasi in toto alle parti. L’equità integrativa ha funzione sussidiaria e solo su aspetti del contratto che non siano stati né regolati dalle parti né stabiliti dalla legge.

Problematico comprendere se la buona fede abbia o meno funzione integrativa. L’art. 1374 difatti si conclude richiamando l’equità e la buona fede, e l’art.1375 integra l’art. 1374. L’effetto di integrazione della buona fede è ravvisabile nel momento esecutivo del rapporto, tramite l’individuazione di quegli obblighi il cui fine è la tutela dell’interesse della controparte, fin quando questo non comporti un considerevole sacrificio del proprio interesse. La buona fede fa sì che le parti non possano trovare giustificazione della propria condotta nell’attuazione letterale del contratto.



Art. 1370 Interpretazione contro l'autore della clausola


Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto (1341) o in moduli o formulari (1342) predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.


Art. 1374 Integrazione del contratto


Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

Art. 1375 Esecuzione di buona fede


Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (1337,1358,1366, 1460).



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