giovedì 26 giugno 2008

L'Integrazione del Contratto


Il regolamento contrattuale non necessariamente tra fonte unicamente nell’autonomia, bensì anche da fonti esterne, in grado di integrare il regolamento di natura privata, di supplire ad alcune sue lacune o perfino rivestendo il ruolo di contestazione dell’autonomia, quando si sovrappone alla logica privata. Queste situazioni sono riscontrabili all’interno del codice civile, precisamente nell’art.1339 dove trovano disciplina clausole e prezzi imposti dalla legge, nell’art. 1340 il quale prevede le cd clausole d’uso e l’art. 1374, che richiama leggi, usi ed equità.

Accade che le parti, nella loro autonomia contrattuale, regolino esclusivamente gli aspetti essenziali: è questo il caso più diffusa di attività integrativa; le norme in tal caso svolgono funzione suppletiva, colmando le lacune ravvisabili nel regolamento. Questo tipo di integrazione, che generalmente trova applicazione regolando aspetti non essenziali, (per aspetti essenziali sono necessarie previsioni specifiche e il verificarsi di determinate condizioni), trova applicazione, a titolo esemplificativo, nell’art.1510, dove si stabilisce che la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al momento in cui è avvenuta la vendita, oppure, se le parti ne erano a conoscenza, nel luogo dove il venditore aveva domicilio o presso la sede dell’impresa; nell’art 1498, dove viene disposto che il pagamento debba essere effettuato al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.

Talvolta il ruolo di tali norme non è semplicemente suppletivo, ma imperativo: le norme vanno a sostituirsi, se specificatamente previsto dalla legge, al regolamento o parti di esso, arricchendolo o modificandolo. Si pensi ad esempio ai prezzi imposti a seguito di una sostituzione automatica della clausola legale a quella patrizia, al fine di realizzare politiche tariffarie legate ad esigenze di natura sociale o fiscale.

L’integrazione può essere realizzata non solo attraverso la legge, ma anche tramite gli usi, come prevede l’art.1374, ma si ritiene quest’ultimo faccia riferimento agli usi di tipo normativo (le consuetudini), mentre l’art.1370 si riferisce agli usi negoziali o contrattuali. Questi ultimi sono pattuizioni accolte in una certa zona con riferimento a determinate tipologie contrattuali. L’uso contrattuale opera sul medesimo piano della volontà dei contraenti, può quindi derogare a norme di legge dispositive prevalere sulle suppletive; l’uso normativo non può invece prevalere sulla legge. Altra differenza la si riscontra l’uso normativo può essere provato con qualunque mezzo ed essere rilevato d’ufficio dal giudice, questo non accade nel caso si tratti di uso contrattuale, perché rilevabile solo in casi specificatamente previsti e con i mezzi per la prova dei contratti. La falsa applicazione o violazione dell’uso normativo può prevedere il sindacato della Corte Costituzionale, non accade per l’uso contrattuale.

L’art.1374, dopo aver fatto riferimento agli usi, enuncia il criterio dell’equità, attribuendo al giudice il potere di intervento sul regolamento contrattuale, solo però per talune fattispecie, difatti, il giudice non ha potere di correzione del contratto e di regolazione degli effetti, perché la valutazione in merito a tali aspetti è rimessa quasi in toto alle parti. L’equità integrativa ha funzione sussidiaria e solo su aspetti del contratto che non siano stati né regolati dalle parti né stabiliti dalla legge.

Problematico comprendere se la buona fede abbia o meno funzione integrativa. L’art. 1374 difatti si conclude richiamando l’equità e la buona fede, e l’art.1375 integra l’art. 1374. L’effetto di integrazione della buona fede è ravvisabile nel momento esecutivo del rapporto, tramite l’individuazione di quegli obblighi il cui fine è la tutela dell’interesse della controparte, fin quando questo non comporti un considerevole sacrificio del proprio interesse. La buona fede fa sì che le parti non possano trovare giustificazione della propria condotta nell’attuazione letterale del contratto.



Art. 1370 Interpretazione contro l'autore della clausola


Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto (1341) o in moduli o formulari (1342) predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.


Art. 1374 Integrazione del contratto


Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

Art. 1375 Esecuzione di buona fede


Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (1337,1358,1366, 1460).



mercoledì 25 giugno 2008

Il Sistema Vitale Distributivo


Le relazioni poste in essere tra attività di produzione, distribuzione e consumo, hanno ad oggetto una serie di scambi, che per essere perfezionati, richiedono la realizzazione di flussi di varia natura, come fisico, informativo, promozionale e così via. L’efficienza del processo dipende proprio dal livello di organizzazione di tali scambi. Quando questi non risultano essere ben organizzati, gli oneri che ne derivano, erodono i margini di reddito dei singoli operatori facenti parte del sistema, incrementando il prezzo finale del bene, tramite un costo che può definirsi costo sociale di distribuzione, che andrà a ripercuotersi sull’acquisto del consumatore finale.



Essere efficienti nella gestione delle relazioni significa dapprima migliorare le performance delle singole componenti. Per avere una relazione è ovvio debbano sussistere perlomeno due entità, spesso però, se non opportunamente organizzate, perdono la propensione alla creazione di valore, ottenibile tramite un rapporto funzionale di reciprocità. Sono i caratteri di complementarietà, specializzazione ed economicità ad aggregare le due entità considerate, ovvero Industria e Distribuzione, consentendo la formazione dei canali distributivi.

La specializzazione è quanto consente ad una singola entità di contraddistinguersi per una propria peculiarità, il raggiungimento della quale comporta si completi il processo con efficacia, conducendo in tal modo alla creazione di valore. Le entità, spronate in tal senso, punteranno al raggiungimento di quella condizione di economicità che risulterà ottimale per la valorizzazione del propri output. I singoli sforzi saranno così funzionali all’ottimizzazione del processo del sistema nel suo complesso.

Al fine dell’ottenimento di valore di ciascuna componente quindi, dev’essere soddisfatta una condizione di base, ovvero l’esistenza del sistema. Spesso accade che un canale distributivo non funzioni correttamente per via dell’assenza di un sistema dotato di stabilità comportamentale, da qui la necessità della sussistenza di un organo in grado di svolgere attività di coordinamento delle attività, conducendo il sistema al raggiungimento dell’equilibrio, caratteristica non solo di un sistema vitale, ma di un sistema autopoietico ( ovvero in grado di crearsi e gestirsi autonomamente, tramite una serie di processi di trasformazione e distruzione, i quali, rigenerando il sistema, ne garantiscono il rafforzamento e la perdurabilità – termine coniato dall’economista Humberto Maturana nel 1972).


L'Interpretazione del Contratto


Per poter indagare la comune intenzione delle parti, non è sufficiente fermarsi al senso letterale delle parole (art.1362 cc), ma occorre analizzare il comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto.

Lo scopo dell’interpretazione non è di quello di accertare la volontà vera delle parti, intesa come volontà psicologica, dato che, sotto tale concezione, si negavano la precettività e il carattere giuridico delle regole sull’interpretazione, che venivano invece definite come meri consigli da sottoporre al prudente apprezzamento del giudice, essendo orientate all’accertamento di una mera realtà di fatto.

Si è progressivamente proceduto ad obiettivizzare la dichiarazione del contratto, sottolineando come rivestisse elemento essenziale del medesimo, e la diffusione della teoria della responsabilità e dell’affidamento, in luogo di una concezione volontaristica, hanno sottolineato come scopo dell’interpretazione fosse l’individuazione del voluto, della volontà dichiarata, dell’autoregolamento degli interessi.

Il compito dell’interprete non è quello di individuare quanto è accaduto, ovvero l’id quod actum est, quanto individuare ciò che troverà futuro accadimento. Si tratta cioè di applicare delle regole di natura precettiva, la violazione delle quali comporta l’accesso al ricorso in Cassazione ex art. 360 comma 3 c.p.c: questo fa quindi prevalere l’aspetto funzionale del contratto.

La scissione in precedenza fatta tra fase di interpretazione (accertamento del fatto, ovvero questio facti) e qualificazione (assegnazione della veste giuridica, ovvero questio iuris), vede sfumare i propri confini; interpretazione e qualificazione confluiscono all’interno di un procedimento unitario che ha come fine la ricostruzione del regolamento contrattuale nella sua fase attuativa. Durante l’attività interpretativa è quindi possibile far uso della disciplina che governa il singolo contratto ed interpretare evolutivamente lo stesso in analogia alle norme di legge.

Dando per assodato che interpretare significa ricercare la comune intenzione, il codice fornisce una serie di norme che indicano i criteri attraverso i quali procedere a tale attività. La comune intenzione delle parti (art.1362 c.c.) va determinata tenuto conto del comportamento complessivo, ovvero, analizzando il comportamento tenuto sia in fase di esecuzione che in fase di conclusione, non tralasciando l’aspetto inerente le trattative. Anche nel caso in cui l’interprete si trovi di fronte ad un testo chiaro, il ricorso al comportamento complessivo e alle circostanze, non va escluso; la chiarezza è difatti il risultato dell’attività di interpretazione e non un presupposto; tali motivazioni respingono il brocardo in claris non fit interpretatio in relazione all’interpretazione del contratto.

Altro criterio interpretativo è quello della totalità, previsto dall’art.1363 c.c., secondo il quale le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, pervenendo ad attribuire a ciascuna il senso risultante dal complesso dell’atto. Si tratta di una linea sostanziale seguita anche dagli artt. 1364 e 1365. Il primo prevede che le espressioni generali siano da ricondurre allo specifico oggetto del contratto, il secondo come le indicazioni esemplificative non escludano casi ai quali il contratto si può estendere.

Le disposizioni contenute negli artt. 1362-1365, sono definite norme di interpretazione soggettiva, dato il loro precipuo fine di determinazione della volontà dei contraenti. Nel caso in cui, a seguito della loro applicazione, sussistessero residue ambiguità, è possibile ricorrere, in via sussidiaria, ai criteri contenuti negli artt. 1367-1371, detti di interpretazione oggettiva, per il loro trovare fondamento in ragioni di obiettiva opportunità, e assegnando al contratto il significato che maggiormente risponde a criteri di ragionevolezza, equità e funzionalità.

Con l’art.1369 si stabilisce che nel caso in cui le espressioni presentino più sensi, occorre intenderle nel senso più conveniente a natura ed oggetto del contratto; l’art.1367 come nel dubbio si debba ritenere sussistere un significato piuttosto che questo sia nullo, in virtù del principio di conservazione; secondo l’art.1368 le clausole si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso, richiamando cioè gli usi interpretativi ( diversi in termini di funzione dagli usi normativi e contrattuali perché più che integrare, chiariscono il contenuto contrattuale); è l’art.1370 a stabilire che le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto, in moduli o formulari predisposti da un contraente, si interpretano nel senso più favorevole all’altro in caso di dubbio; l’art.1371 stabilisce che se dopo aver applicato le regole finora trattate sull’interpretazione, il contratto risulti ancora oscuro, esso va inteso, se a titolo gratuito, nel senso meno gravoso per l’obbligato, se a titolo oneroso, nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti.

L’art.1366, che prevede l’interpretazione del contratto secondo buona fede, si pone in una posizione intermedia. Secondo taluni si porrebbe tra le norme di interpretazione oggettiva, applicandolo solo nel caso in cui le regole degli articoli che lo precedono non abbiano provveduto ad individuare compiutamente la comune intenzione. Effettivamente è abitudine riconoscere la buona fede come criterio oggettivo, e al fine di evitare possibili commistioni con la buona fede soggettiva, si suole aver riguardo ad un’interpretazione informata a canoni di lealtà e correttezza, ovvero come criterio di valutazione e non regola di condotta.

È opinione comunemente accettata in giurisprudenza che le regole di interpretazione del contratto siano ordinate secondo un criterio di gerarchia, con le regole di interpretazione oggettiva seguenti quelle di interpretazione soggettiva e con le prime dotate di gerarchia interna. Tale previsione gerarchica non è però fissa ed immutabile, variando altresì al mutare della singola situazione o disciplina.



Capo IV: Dell'interpretazione del contratto

Art. 1362 Intenzione dei contraenti
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

Art. 1363 Interpretazione complessiva delle clausole
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (1419).

Art. 1364 Espressioni generali
Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.

Art. 1365 Indicazioni esemplificative
Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.

Art. 1366 Interpretazione di buona fede
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (1337,1371,1375).

Art. 1367 Conservazione del contratto
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (1424).

Art. 1368 Pratiche generali interpretative
Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore (2082), le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa.

Art. 1369 Espressioni con più sensi
Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.

Art. 1370 Interpretazione contro l'autore della clausola
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto (1341) o in moduli o formulari (1342) predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.

Art. 1371 Regole finali Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo (1362 e seguenti), il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.


martedì 24 giugno 2008

Il Grado di Indebitamento del Capitale Finanziario


Per analizzare il grado di indebitamento del capitale finanziario occorre sapere che le fonti di finanziamento devono essere suddivise in fonti interne e fonti esterne: le prime riguardano il Capitale di rischio ovvero quel capitale che viene fornito da parte dell’imprenditore, le seconde il Capitale di Credito o Passività derivanti dall’utilizzo di fonti appartenenti a terzi soggetti.

Anche in tal caso, pervenire ad una prima idea di indebitamento dell’impresa, significa calcolare degli indici di composizione che mettano in relazione il Capitale di Rischio e i Mezzi Propri con il Capitale di Finanziamento. L’indice che deriva dalla relazione tra Capitale di Terzi e Cfnz è da definirsi Indice di Indebitamento o Indice di Dipendenza Finanziaria; contrariamente, il legame tra Mezzi propri e Cfnz determina il grado di non indebitamento ovvero di Indipendenza Finanziaria.

Una corretta analisi non si limita al calcolo degli indici suddetti, riguardanti classi di valori sintetiche, ma procede con maggiore analiticità. Saranno quindi considerate sia le Passività Consolidate sia quelle Correnti. Le Passività Consolidate sono quelle fonti a cui l’impresa ricorre al fine di ottenere relativa utilità nell’arco di più esercizi amministrativi, le Passività Correnti, al contrario, si suppone trovino estinzione dell’arco di un esercizio amministrativo, in linea teorica pari ad un anno solare. È ovvio che queste due diverse tipologie di Passività abbiano delle ripercussioni differenti sull’attività di impresa. Di seguito gli indici utilizzabili a tal proposito.

INDICI DI COMPOSIZIONE DELLE FONTI

Tipologia di Indice

Formula

Indice di Indebitamento

P/Ci

Indebitamento a medio/lungo termine

Pml/Ci

Indebitamento breve termine

Pb/Ci

Indice di Autonomia Finanziaria

Mp/Ci


Indice di Indebitamento Corrente

Pb/Ci

Indice di Indebitamento Permanente

[Mp+Pml]/Ci

Come è possibile notare dall’ultimo indice in tabella, ovvero quello indicante il rapporto tra la sommatoria di Mezzi Propri e Passività a medio/lungo termine e il Capitale di Finanziamento, le due suddette forme di Passività vengono accorpate, al fine di calcolare le Passività totali di medio/lungo termine e non solo quelle contratte da terzi, questo per via del fatto che i Mezzi Propri costituiscono una forma di Passività , in linea teorica priva di scadenza per il rimborso, ovvero, come speso definita, una Fonte Perpetua. Da qui l’aggregazione tra le due, che consente di pervenire alla determinazione di un’unica categoria detta di Passivo cd Permanente.

Nell’analizzare la composizione delle fonti, non si può tralasciare la determinazione di quella componente destinata a Riserva. Le Riserve costituiscono una classe patrimoniale dotata di funzione protettiva del Capitale Sociale in rapporto ai rischi della gestione, costituiscono quindi un elemento di assicurazione per gli azionisti. Maggiore è il peso delle Riserve in relazione al Capitale di rischio, maggiore sarà la protezione garantita. Quest’indice, a seconda che si considerino i Mezzi Propri o il Capitale di finanziamento di terzi, prende il nome di Indice di Protezione del Capitale, ed è inquadrabile come segue.

Indice di Protezione del Capitale

R/Mp

su Capitale di Rischio

R/Cs

su Capitale Sociale

Un’analisi del grado di indebitamento della gestione può condursi altresì attraverso il calcolo dei rapporti tra fonti, da cui quello inerente il rapporto Passivo Complessivo/ Capitale di Rischio che va determinare il Quoziente di Indebitamento.

Quoziente di Indebitamento

=

[Pml + Pb]/ Mp

Un altro quoziente è quello inerente il rapporto tra Passività a Medio-lungo termine e le Passività a breve, detto Quoziente di Consolidamento del Passivo.

Quoziente di Consolidamento del Passivo

=

Pml/Pb

Trattandosi di indici quozienti, i valori che ne scaturiranno potranno essere maggiori, minori o uguali ad 1.

Anche in tal caso non può non conseguire l’aspetto interpretativo, ovvero, verificare se quanto determinato con gli indici costituisca un valore funzionale o anti-funzionale. L’entità del Capitale di rischio è strettente connesso con la capacità dell’imprenditore, qualora si tratti di aziende di piccole dimensioni, ma è correlata con la capacità dei soci nelle aziende societarie. In quelle imprese che risultano essere di maggiori dimensioni, l’entità del Capitale sarà relazionata alla capacità di attrazione. Nelle società di capitali il legislatore prevede un minimo legale di capitale Sociale (120 000 € per le società per azioni), seppur in ogni caso sussista un minimo funzionale, difatti, qualora il Capitale di Rischio fosse troppo basso, l’impresa potrebbe trovarsi in una situazione di dipendenza finanziaria difficilmente tollerabile, considerato che il Capitale di rischio, per poter essere remunerato, richiede l’ottenimento di un congruo quantitativo di Utili, ma nel caso del Capitale di Credito, quest’ultimo si è consapevoli vada ripagato attraverso gli oneri finanziari.

Un eccessivo ricorso alle passività consolidate si ripercuote quindi sul Conto Economico attraverso la formazione degli oneri finanziari, però, un eccessivo sfruttamento della passività correnti, ottenibili per mezzo delle concessioni nelle dilazioni di pagamento, comporta la formazione di oneri finanziari impliciti, che trasmetteranno un certo disagio in relazione alla riduzione della liquidità dell’impresa.



Legenda

Cfnz - Capitale di Finanziamento

P – Passività totali

Mp – Mezzi Propri

Pb – passività a breve

Pml – passività a medio/lungo termine

Ci – Capitale di Finanziamento

L'Elasticità di una Gestione


Determinare l’elasticità di una gestione significa comprendere se un’azienda è in grado di riadattarsi in maniera conveniente e in brevità, alle condizioni mutevoli del contesto di riferimento, ovvero verificare se è in grado di perfezionare la propria attività gestionale, sostituendo celermente quei fattori produttivi che vengono ormai considerati obsoleti, con altri che si dimostrino maggiormente funzionali, senza traumi di sorta e restando in linea con le esigenze dell’ambiente, senza cioè provocare delle perdite che non siano ragionevoli. I fattori che maggiormente incidono sulla capacità di un’impresa di essere elastica, sono i cosiddetti fattori produttivi a fecondità ripetuta, tra cui figurano gli impianti, una voce che richiede notevoli investimenti, assorbendo gran parte del capitale investito. Sovente, tale criticità viene risolta ricorrendo al leasing o alla locazione degli impianti e all’affidamento a terzi della stessa attività produttiva o di parte di questa.

Il grado di rigidità degli impieghi determina il peso percentuale dell’attivo fisso sul capitale investito; l’analisi dell’elasticità, di converso, il peso percentuale dell’attivo circolante sul capitale investito.


INDICI DI COMPOSIZIONE DEGLI IMPIEGHI

Tipologia di Indice Formula

Indice di Rigidità Af/Ci

Indice di Elasticità Ac/Ci



Procedendo con maggiore analiticità, sia l’indice di rigidità che quello di elasticità, possono essere esplosi più nel dettaglio andando a determinare gli indici sottostanti.



INDICI DI COMPOSIZIONE DEGLI IMPIEGHI

Tipologia di Indice Formula

Indice di Rigidità Af/Ci
Indice di Immobilizzo Materiale Itm/Ci
Indice di Immobilizzo Immateriale Iti/Ci
Indice di Immobilizzo Finanziario If/Ci
Indice di Elasticità Ac/Ci
Indice di Disponibilità del Magazzino M/Ci
Indice di Liquidità Immediata Li/Ci
Indice di Liquidità Totale (Li+Ld)/Ci



Un’idea della rigidità della gestione è anche determinabile attraverso il calcolo degli indici quozienti, come il caso del Quoziente di rigidità degli Impieghi che specifica il rapporto tra Af e Ac. La rigidità aumenta all’aumentare del valore dell’indice, che può assumere valori maggiori, minori o uguali ad 1.


Quoziente di Rigidità degli Impieghi
=
Af/Ac


L’aspetto da non tralasciare è quello interpretativo, difatti, fino ad un determinato livello la rigidità risulta essere necessaria, per cui, per rilevare un’eventuale rigidità anti-funzionale, occorre l’analista sia in grado di determinarne il discrimine, tenendo in considerazione che non è possibile fare riferimento a dati standard, dato che ogni singola situazione presenta una specifica soluzione.

Nel post successivo vedremo come stabilire l’entità dell’indebitamento del Capitale Finanziario.


Legenda

Af – attivo fisso

Ac – attivo circolante

Itm – immobilizzazioni tecniche materiali

Iti – immobilizzazioni tecniche immateriali

If – immobilizzazioni finanziarie

M- magazzino

Li – Liquidità Immediate

Ld – Liquidità Differite

Ci – Capitale Investito


La Composizione del Capitale e del Reddito



Al fine di comprendere quale possa essere la composizione del Capitale e del Reddito di una data impresa, si ricorre ad un’operazione detta di percentualizzazione del Bilancio, attraverso la quale si determina il peso percentuale di ciascun impiego o fonte rispetto al totale di appartenenza. Analizzare il Bilancio significa fare riferimento al suo aspetto dinamico, ovvero poter procedere ad un’analisi comparativa sia nel tempo che nello spazio, comprendendo il grado di evoluzione della gestione nel tempo, confrontando il Bilancio dell’esercizio n con quello dell’esercizio n+1, o con un anno-tipo o ancora, comprendere se sussistano analogie o differenze rispetto ad imprese concorrenti, ponendo in relazione il Bilancio dell’impresa considerata con un bilancio chiuso in utile/perdita o con il Bilancio Consolidato del settore di appartenenza.

Lo Stato Patrimoniale percentualizzato viene definito in termini anglosassoni come “common sized”, ovvero per valori ricondotti ad un’unica grandezza di riferimento. La percentualizzazione può comportare sia l’affiancamento dei valori percentuali a quelli assoluti presenti nello SP[1] o la completa sostituzione dei termini percentuali, pervenendo in tal modo ad uno SP semplificato. Talvolta sono di ausilio strumenti grafici quali gli istogrammi che consentono di visualizzare la composizione delle singole voci in rapporto al totale.

L’operazione di percentualizzazione si ottiene grazie all’impiego di indici definiti indici di composizione ( di fonti o impieghi), perché mettono in relazione la singola voce o il singolo impiego rispetto al valore totale; in particolare gli indici di composizione degli impieghi verificano quale sia la composizione del capitale investito attraverso il peso percentuale delle varie categorie di inpieghi; mentre gli indici di composizione delle fonti analizzano la composizione del capitale finanziario, in relazione al peso percentuale delle categorie di fonti. questi indici vengono anche definiti incidenziali perché considerano l’incidenza di tali componenti sul totale.

L’analisi della composizione dello SP può essere condotta attraverso la determinazione sia del peso di ciascun impiego sul totale, sia determinando il rapporto tra un impiego ed un altro o una fonte ed un’ altra; occorre tener presente di come lo SP venga suddiviso in Impieghi ( tra cui Attivo Fisso, Attivo Circolante e Capitale investito) e Fonti ( Mezzi propri, Passività a Breve termine, Passività a Medio lungo termine, Capitale Finanziario). Un esempio di indice determinante il peso d’un valore rispetto al totale è quello che determina il rapporto tra Af/Ci[2]; un esempio di indice determinante il rapporto tra fonti è dato da Mp/Pml[3]. Mentre i valori degli indici ottenibili dalla determinazione del peso possono variare da 0 a 1, a seconda che l’impiego considerato non esista o sia l’unico esistente, nel caso dell’indice rapporto tra fonti/impieghi, l’intervallo va da 0 a ∞ , a seconda che non esista il valore posto al numeratore o al denominatore.

L’analisi che viene condotta in tal caso, attraverso la determinazione di tali indici quozienti di struttura, è un’analisi verticale, in quanto considera il confronto di valori che appartengono alle medesima sezione. Obiettivo degli indici relativi agli impieghi è di determinare il grado di elasticità del Capitale Investito, di converso, obiettivo degli indici relativi alle fonti è il calcolo del grado di indebitamento del Capitale Finanziario.

Nel prossimo post si analizzeranno le modalità attraverso le quali è possibile pervenire alla determinazione dell’elasticità e dell’indebitamento della gestione.


[1] Stato Patrimoniale

[2] Attivo Fisso/ Capitale Investito

[3] Mezzi propri/Passività a Medio-Lungo Termine


lunedì 23 giugno 2008

Arrivederci Europei

Perdonate la mancanza di correlazione di questo post con il resto del blog … ma lasciatemi esprimere l’amarezza per la partita giocata ieri sera…non si può perdere ai rigori…. È inconcepibile… non noi ...

… pazienza…

domenica 22 giugno 2008

Servizi Pubblici Locali


I Servizi Pubblici Locali sono disciplinati dal Testo Unico sugli Enti Locali, ovvero il dlgs 267/2000. può definirsi Servizio Pubblico il servizio di raccolta della nettezza urbana, il trasporto locale, il servizio di riscossione tributi e così via. La disciplina contenuta nella legge 142/90, in particolar modo riguardante quanto stabilito negli artt. 113 e 113 bis del TU, è stata assorbita all’interno di quest’ultimo, ma ha visto ulteriori modifiche con l’intervento dell’art.14 del d.l. 269/2003, motivato dai precedenti interventi comunitari volti ad introdurre un’ulteriore classificazione di servizio pubblico, ora distinto in servizio pubblico a rilevanza economica e servizio pubblico locale privo di tale rilevanza.

La Regione Toscana, in relazione all’intervento del legislatore nazionale, ha chiesto parere della Corte Costituzionale: la regione aveva difatti ravvisato un’incompetenza dello Stato in relazione a tale materia, in virtù dell’art.117 Costituzione, come modificato dalla riforma del Titolo V. la Corte Costituzionale ravvisa la legittimità dell’art.113, tranne la parte in cui viene disciplinata la procedura delle gare d’appalto, ma afferma come sia effettivamente illegittimo l’art.113 bis, disciplinante i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

Come già accennato l’art.14 del decreto legge 269/2003 ha mutato il concetto di servizio pubblico, distinguendolo non più in base alla rilevanza industriale, ma in relazione a quella economica, a cui il Trattato dell’UE correla quello di concorrenza.

Il Diritto Comunitario non fornisce una definizione vera e propria di servizio pubblico, bensì di servizio ad interesse economico generale e di interesse generale. I Servizi a carattere economico sono quei servizi che possono essere svolti anche da un privato, purchè sia ravvisabile il fine di lucro. Con la Sentenza 272/2004 la Corte Costituzionale ha stabilito che non è possibile stabilire a priori un elenco definitivo dei servizi chiamati di interesse generale di natura non economica, perché la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, ovvero spetta al giudice nazionale valutare le circostanze all’interno del quale il suddetto è inquadrabile. Per procedere con tale valutazione, il giudice avrà necessità di seguire tre parametri: a) il servizio dev’essere privo di rilevanza economica, ovvero non avere scopo di lucro, b) non vi è assunzione di rischi connessi all’attività, c) c’è un eventuale finanziamento pubblico dell’attività.

Sussistono delle tipologie di servizi in cui l’economicità è evidente, come nel caso del settore pubblico o della distribuzione dell’energia elettrica; altri servizi, come quelli definiti sociali, possono avere carattere economico o meno a seconda se vengano gestiti con metodo economico o meno.

Dopo la Sentenza della Corte Costituzionale, il legislatore nazionale può emanare solo delle norme di principio, dato che la Costituzione ritiene che la materia dei servizi pubblici sia da farsi rientrare all’interno della tutela della concorrenza, da qui il motivo per cui l’art.113, in materia di servizi pubblici economici, viene fatto salvo. La Regione può invece intervenire solo con discipline di dettaglio, integrando cioè la normativa nazionale. La situazione che invece si prospetta per i servizi pubblici non economici è differente: sia il legislatore nazionale che quello regionale devono lasciare ampia libertà all’ente locale per quel che riguarda l’individuazione delle modalità organizzative del servizio.


sabato 21 giugno 2008

La Nuova Finanziaria


FINANZIARIA 2008


La manovra varata dal governo prevede interventi che riguardano diversi ambiti. Primo fra tutti, l’introduzione di una Social Card, che 1 milione e 200 mila pensionati vedranno consegnarsi al momento del ritiro dell’assegno vitalizio. Il valore della stessa è pari a 400 euro all’anno, da
impiegare per ottenere uno sconto del 10% nei supermercati convenzionati nonché uno sconto fino al 20% in caso di pagamento di bollette. La carta prepagata, in rispetto della privacy sarà anonima, seppur dotata di un codice, come accade nel caso delle tessere Bancomat.

Mentre per l’anno in corso non è prevista l’introduzione di un ticket in relazione alle prestazioni specialistiche, nel 2009, le Regioni, ciascuna con propria autonomia, decideranno sull’eventuale necessità di introdurre un contributo. 322 milioni di euro sono stati stanziati per il rinnovo del contratto dei medici di base e per il completamento del collegamento telematico che consentirà l’impiego della ricetta elettronica.

A favore delle piccole imprese e delle famiglie, si vede l’introduzione di voucher prepagati, comprensivi di tasse e contributi. Questi voucher potranno essere impiegati per la retribuzione di baby-sitter, di giovani al di sotto dei 25 anni per le prestazioni occasionali e per i lavori stagionali quali la vendemmia.

La Finanziaria segna anche la scomparsa di quegli Enti che presentino un organico inferiore alle 50 unità, al fine di semplificare il regime delle competenze.
I dipendenti pubblici che presenteranno certificati medici falsi o false attestazioni di presenza saranno passibili di licenziamento; la class action sarà esperibile anche contro la Pubblica Amministrazione.

Al riguardo delle infrastrutture si prevedono l’avvio di progetti quali l’alta velocità Milano-Verona, la Tav Torino-Lione, e il Ponte sullo Stretto.

Anche al supermercato sarà possibile fare il pieno: questo l’effetto delle procedure di liberalizzazione, affiancate dalla riduzione degli oneri fiscali.

Per rendere gli iter giuridici maggiormente rapidi, si prospettano sia sanzioni che la decadenza per chi rallenta la procedura o non si presenta in aula per due volte. Sarà finalmente possibile effettuare delle notifiche per posta ed in taluni frangenti, di rendere testimonianza per iscritto.

La tanto chiacchierata Robin Hood Tax prevederà la tassazione sugli utili dei petrolieri, agendo sulle scorte di magazzino.

Potenziamento per la riduzione del fenomeno dell’evasione fiscale, per tale motivo gli italiani che risulteranno residenti in quegli stati definiti paradisi fiscali, saranno considerati a tutti gli effetti fiscalmente italiani.

venerdì 20 giugno 2008

la Rubrica ... gli Enti Locali

Con questo termine vengono indicati gli enti pubblici che sono riconosciuti dallo Stato, e a cui viene affidata competenza limitata ad una parte del territorio nazionale, nonché autonomia di gestione. Questi enti sono a loro volta suddivisi in enti locali territoriali ed enti istituzionali: mentre le finalità dei primi sono generalizzate all’intera popolazione esistente sul territorio, i secondi hanno finalità particolari, si vedano le Camere di Commercio, i consorzi amministrativi, gli Enti di assistenza ospedalieri e così via.

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"Le passioni fanno vivere l'uomo, la saggezza lo fa soltanto vivere a lungo"

Nicholas de Chamfort (1740-1794)






giovedì 19 giugno 2008

Il Modello F24


Finalità

Il modello F24 è un modello che viene utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi e ritenute alla fonte, Iva, Tributi locali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, Irap, Addizionale regionale o comunale all’Irpef, Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI

Attraverso tale modello F24 è possibile effettuare i
versamenti delle imposte sui redditi e ritenute alla fonte, Iva, Tributi locali (ICI per tutti i Comuni, TARSU/TARIFFA, TOSAP/COSAP per i comuni convenzionati), imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, Irap, Addizionale regionale o comunale all’Irpef, Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI; Diritti camerali; Interessi in caso di pagamento rateale.

E’ possibile altresì pagare tutte le somme dovute (compresi interessi e sanzioni) in caso di : Liquidazione e controllo formale della dichiarazione; Avviso di accertamento; Avviso di irrogazione sanzioni; Accertamento con adesione (concordato); Conciliazione giudiziale; Ravvedimento.


Modalità di Pagamento

Il pagamento può essere effettuato a ciascuna scadenza, tramite l’ausilio di più modelli; l’art. 37 DL 223/2006 prevede che i soggetti titolari di partita IVA effettuino il pagamento attraverso la modalità telematica. In questo caso il versamento per il versamento ci si può recare presso qualunque sportello di una banca convenzionata o agente di riscossione o ancora presso gli uffici postali, sia in contanti che con modalità PagoBancomat/ Postepay, assegno bancario o postale o assegno circolare/ vaglia cambiario preso gli agenti di riscossione.

Abbiate l’accortezza di assicurarvi che l’assegno non risulti anche solo parzialmente scoperto o non pagabile, perché in tal caso il versamento è considerato omesso.

Il contribuente riporta codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale; il "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" va compilato unitamente al "codice identificativo", quest’ultimo è

desumibile dalla tabella “codici identificativi" pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Nelle colonne all’uopo previste si indicano i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il versamento

e l’anno cui quest’ultimo si riferisce, indicandolo con quattro cifre (es.: 2008).

Rateazione

Il contribuente può scegliere di pagare imposte e contributi ratealmente, ripartendo tali somme in rate mensili di pari importo. Non necessariamente la rateazione deve comprendere tutte le categorie di importi, ma può prevederne solo una o più tipologie.

Compensazione

Con il Modello F24 è possibile compensare gli importi a credito spettanti con debiti inerenti tributi, contributi o premi indicati nel medesimo modello, che va presentato anche nel caso in cui il saldo derivante sia nullo. L’eventuale eccedenza di credito è compensabile in occasione dei pagamenti successivi.

mercoledì 18 giugno 2008

Strumenti Urbanistici


A ciascun ente viene affidato il potere di governare il territorio, il Comune procede in quest’attività per mezzo dell’approvazione degli Strumenti Urbanistici Generali, altrimenti detto PUG o PRG ( rispettivamente Piano Urbanistico Generale o Piano Regolatore Generale).

L’operazione della Zonizzazione consente di suddividere il territorio in aree omogenee, la fonte di tale procedura è il DM 1444/68. questo decreto individua diverse zone:

Zona A – centro storico

Zona B – residenziale

Zona C – zona di espansione

Zona D –industriale/commerciale

Zona E - agricola

Zona F – servizi

All’interno di ogni area è prospettato un diverso tipo di intervento edilizio, e per ogni zona è determinato un Indice di Fabbricabilità o Cubatura.

Per poter realizzare le opere di cui si prospetta la costruzione, sono altresì necessari degli Strumenti rappresentati da

  • Regolamenti Tecnici Urbanistici
  • Norme Tecniche di Attuazione
  • Regolamenti Edilizi

con effetto vincolante per chi voglia costruire.

Non possono mancare ovviamente dei Vincoli Edificativi, con validità anche nel caso in cui siano contenuti in un Piano adottato ma non ancora approvato: per avere certezza che un suolo possa garantire edificabilità, prima di procedere ad un eventuale acquisto, sarebbe opportuno richiedere un Certificato di destinazione Urbanistica presso l’Ufficio del Catasto.

Il PUG o PRG è un piano generale, la cui esecuzione avviene tramite l’ausilio dei Piani Esecutivi, che disciplinano gli interventi da condurre sulle singole zone. Si tratta di Piani emanati dal Comune, ma non soggetti ad approvazione regionale se conformi al PUG. Tali Piani si traducono in

  • Piani di Lottizzazione
  • Piani di Edilizia Economica Popolare
  • Piano Industriale
  • Piano Artigianale
  • Piani di Insediamento Produttivi

Concentriamoci ora su quest’ultima tipologia di Piano Esecutivo. Il Piano di Insediamento Produttivo si occupa di determinare quali aree siano da destinare alla localizzazione dell’attività di impresa. La PA provvede a frazionare la zona e a dotarla dei servizi necessari, successivamente procede all’affidamento o locazione al soggetto che presenta richiesta; il relativo lotto verrà ceduto ad un prezzo sottostante a quello di mercato.

Occorre prestare attenzione all’eventuale presenza di vincoli sui suoli; tali vincoli possono essere previsti non solo nello stesso piano ( vincoli per i beni culturali, idrogeologici, tutela ambientale,..) , ma anche per legge, si pensi ad esempio al vincolo previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio , in cui si prevede il divieto di edificabilità per i territori a 300 m dal mare.



gli Atti Emulativi


gli Atti Emulativi


Sono quegli atti che rientrano nelle facoltà del proprietario, quindi di per sé leciti, ma compiuti con lo scopo di arrecare molestia o nocumento ad altri; per tale motivo l’art.833 cod.civ li vieta espressamente e il soggetto danneggiato può richiederne la cessazione nonché relativo risarcimento del danno cagionatogli.

S.U.A.P.


Lo Sportello Unico delle Attività Produttive, altrimenti conosciuto con l’acronimo SUAP, è disciplinato dal DPR 447/98, poi modificato dal Dpr 440/2000. Il regolamento ha ad oggetto, all’art.1, la localizzazione degli impianti di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione e riconversione dell’attività produttiva, nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa.

L’individuazione delle aree all’interno delle quali realizzare gli impianti produttivi, è effettuata dal Comune; qualora tale individuazione sia in contrasto con la previsione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, è la Regione ad approvare l’eventuale variante. Il provvedimento è subordinato ala preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti, intesa che si assume in sede di Conferenza di Servizi, convocata da Sindaco del Comune interessato. Lo Sportello Unico delle attività Produttive è un ufficio di carattere comunale o intercomunale, dato che Comuni di piccole dimensioni possono accordarsi per costituirne un unico. Il Testo Unico sull’Edilizia prevede altresì che i Comuni si dotino di uno Sportello per l’attività edilizia, ma nulla vieta che il Comune si adoperi ad istituire un unico Sportello in cui vengano accorpate le due funzioni.


per l'immagine esemplificativa, un grazie a http://www.comunenurachi.it




Il ruolo del Responsabile del Procedimento è specificato nella legge 241/90, più in particolare nel secondo Capo. La sua funzione è quella di gestire il procedimento amministrativo, con speciale attenzione verso la fase istruttoria, per cui, nel caso aveste osservazioni da fare inerenti il procedimento, potete tranquillamente rivolgerVi al soggetto suddetto. Tranne nei casi in cui non sia specificatamente previsto di individuare un ufficio preposto, la legge prevede l’obbligo, per le amministrazioni, di stabilire quale sia l’unità organizzativa responsabile di quel particolare procedimento; a questo punto, il dirigente dell’unità organizzativa deciderà se assegnare a se stesso la responsabilità istruttoria del procedimento o cederla ad altro dipendente, tuttavia, fino a che non viene effettuata la nomina, a considerarsi Responsabile del Procedimento sarà proprio il dirigente di quell’unità organizzativa. Questa figura ha ben pochi margini di discrezionalità nello svolgere la propria attività, dato che quest’ultima è ben disciplinata all’interno del secondo capo della legge, dove si specifica che il Responsabile ha come compito quello di verificare sussistano le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimità; deve accertare i fatti e adeguare ogni misura necessaria per un adeguato svolgimento dell’attività istruttoria; può convocare la Conferenza di Servizi nel caso in cui sia necessario ottenere i pareri di diverse amministrazioni; sua è la responsabilità della comunicazione verso l’esterno, nonchè, qualora ne abbia la competenza, procedere all’adozione del provvedimento finale; nel caso questa competenza non vi sia, sarà suo dovere trasmettere l’atto all’organo competente, che emanerà il provvedimento finale.

Sono sempre qui !

Chiedendo venia per la presenza degli ultimi giorni sul blog, … chiaramente scarsa…. E confidando nella Vostra indubitabile comprensione ( sapete com’è... periodo di esami) riprendiamo dalla rubrica di diritto amministrativo e vediamo di far conoscenza con quella “strana” figura del Responsabile del Procedimento..

... nel frattempo dissetiamoci , qui accenna ad arrivar l'estate...